Sinistri con mezzi non assicurati o sconosciuti

Sinistri con mezzi non assicurati o sconosciuti

Può accadere, e non così raramente come si potrebbe pensare, che il mezzo che ha causato il sinistro non sia assicurato.

Oppure, caso ancora più grave, di essere rimasti coinvolti con un mezzo il cui conducente non si ferma a prestare assistenza e fugga facendo perdere le proprie tracce.

In questi casi (anche in altri ma noi prenderemo in considerazione soltanto quelli più frequenti) interviene il Fondo di Garanzia Vittime della Strada (FGVS).

Le due tipologie di incidente vengono gestite in maniera diversa:

  • veicoli o natanti non identificati, per soli danni alla persona. Dal 24 novembre 2007, a seguito del decreto legislativo n. 198 del 6 novembre 2007, il risarcimento è dovuto anche per i danni a cose con una franchigia di € 500,00 in caso di gravi danni alla persona.
  • veicoli o natanti non assicurati per danni alla persona nonché per danni a cose con una franchigia, per quest’ultimi, di € 500,00. Dal 24 novembre 2007 a seguito del decreto legislativo n. 198 del 6 novembre 2007 i danni a cose vengono risarciti integralmente.

Per i sinistri con mezzi non identificati si pone il problema, spesso di non facile soluzione, di provare il fatto storico, ovvero l’accadimento del sinistro.

Si ricorre alla denuncia presso le autorità, alla ricerca di testimoni che abbiano assistito al sinistro, alla ricerca di telecamere di sorveglianza poste nelle vicinanze del luogo del sinistro e che potrebbero aver registrato l’accaduto.

Il danneggiato, comunque, è tenuto a mantenere una condotta improntata alla “normale diligenza del buon padre di famiglia” e deve provare che il sinistro si sia verificato e che sia per colpa del veicolo rimasto sconosciuto.

Per la giurisprudenza rientra nella nomale diligenza annotare il numero di targa del veicolo responsabile del sinistro in caso questo non si allontani immediatamente

Il Fondo di Garanzia Vittime della Strada opera attraverso Compagnie di assicurazione designate con un provvedimento dell’Ivass (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni)

La designazione ha durata triennale ed è suddivisa per zone geografiche.

 

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