L’articolo 149 del Codice delle Assicurazioni regolamenta la cosiddetta procedura di risarcimento diretto: in presenza di determinate caratteristiche del sinistro bisogna rivolgere richiesta danni alla compagnia che assicura il danneggiato e non già quale di chi ha provocato l’incidente.
Quindi sarà l’assicurazione dell’auto che ha ragione a risarcire il sinistro al proprio assicurato
Quali sono queste caratteristiche?
Vedremo soltanto quelle che interessano il caso di tamponamento:
- I veicoli devono essere immatricolati in Italia
- L’urto dev’essere fra non più di due veicoli
- Le eventuali lesioni non devono superare il 9% (micropermanenti)
Per contro NON si applica se:
- Il sinistro non è avvenuto in Italia
- In caso di scopertura assicurativa
- Sinistro con un veicolo rubato
- Sinistro con più di due veicoli coinvolti
- Sinistro con mezzo agricolo
In caso di tamponamento cosiddetto “a catena” la procedura di risarcimento diretto NON si può applicare essendo coinvolti più di due veicoli.
Con il risarcimento diretto e la firma di entrambi i conducenti sulla CAI la compagnia ha 30 giorni di tempo per risarcire il danno materiale.
Alla procedura di risarcimento diretto si contrappone il risarcimento con procedura ordinaria regolata dall’articolo 148 del Codice delle Assicurazioni e per effetto del quale in tutti i casi in cui non è applicabile il risarcimento diretto la richiesta danni deve essere inviata alla compagnia del responsabile civile.
Con questa procedura la compagnia ha 60 giorni di tempo per risarcire il danno materiale.