Ricorso verso una sanzione amministrativa

Ricorso verso una sanzione amministrativa

Nell’ordinamento italiano la sanzione amministrativa è la sanzione prevista dalla legge per la violazione di una norma giuridica che costituisce illecito amministrativo.

L’irrogazione della sanzione è preceduta da un accertamento che, nel caso di violazione di norme stradali, è eseguito da operatori preposti allo scopo, quali Agenti di Polizia Stradale o Locale.

Contro la sanzione amministrativa si può proporre ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace.

Non è possibile presentare il ricorso contemporaneamente al Prefetto ed al Giudice di Pace ma se ne deve per forza scegliere uno; è consigliabile presentare ricorso al Prefetto in quanto, in caso di esito negativo, lo si può sempre ri-presentare al Giudice Pace, ma non il contrario.

Il ricorso va presentato al Prefetto del luogo dove è stata commessa la violazione entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica sempre che non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta.

Il ricorso si presenta in carta semplice direttamente al Prefetto del luogo nel quale è stata commessa la violazione oppure all’ufficio o al comando che ha elevato tale sanzione (Comando Vigili Urbani, Polizia Stradale, Carabinieri, ecc.).

Il ricorso al Prefetto si intende accolto se, trascorsi 210 giorni dalla ricezione del ricorso da parte del Prefetto se gli è stato inviato direttamente o trascorsi 180 giorni se è stato inviato attraverso l’ufficio che aveva elevato la multa, non sia stata adottata l’ordinanza del Prefetto.

In alternativa ed in caso di esito negativo del ricorso al Prefetto si può presentare ricorso al Giudice di Pace del luogo nel quale è stata commessa la violazione

Il termine per la presentazione del ricorso al Giudice di Pace è di 30 giorni e prevede il pagamento del contributo unificato

La causa verrà assegnata ad un Giudice il quale fisserà la data dell’udienza di comparizione e discussione della quale, a mezzo la Cancelleria, viene data comunicazione al ricorrente (cioè a chi ha presentato il ricorso) ed all’Ente che ha accertato la violazione.

In caso il Giudice di Pace ci desse torto la sentenza è appellabile avanti il tribunale.

In questo tipo di giudizio il ricorrente può stare in giudizio senza l’assistenza di un avvocato.

 

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