Quantificazione del danno e documentazione

Quantificazione del danno e documentazione

Effettuata la visita medico legale di parte (quella con il proprio medico legale) ed avuta da questi la relazione, è necessario comporre un fascicolo con tutta la documentazione medica, gli esami sostenuti e le spese anticipate per le cure da inviare al liquidatore insieme alla quantificazione del danno.

Per tradurre in cifre ciò che il nostro medico legale ha scritto nella sua relazione è necessario avere la tabella delle lesioni micropermanenti prevista dal D.M. 3/7/2003, pubblicato sulla G.U. n. 211 del 11/09/2003.

Si possono reperire online dove si trovano anche dei comodi calcolatori che, inseriti i dati dalla relazione, li trasformano nella quantificazione in Euro del danno fisico da inviare al liquidatore.

Una questione che sul piano prettamente tecnico crea non pochi dubbi è il cosiddetto “danno morale”.

Si tratta delle compromissioni derivanti dal patema d’animo, la sofferenza morale conseguenti all’incidente stradale; esse possono protrarsi anche per lungo tempo ma se dovesse poi sfociare in una
degenerazione patologica si dovrebbe parlare di “danno psichico”.

Sul piano pratico e in via stragiudiziale è davvero difficile che venga riconosciuto; anche nella logica pare abbastanza naturale che un colpo di frusta o comunque un incidente con conseguenze non gravi non dia disturbi a livello morale e psichico.

E’ bene, comunque, inserirlo nella quantificazione in misura del 10% del danno biologico in quanto, se la posizione non si dovesse risolvere in via bonaria e si giungesse davanti al giudice, questi potrebbe comunque riconoscere una piccola quota di danno morale.

Unitamente alla quantificazione è necessario inviare anche tutta la documentazione medica (certificato PS, certificati, referti esami) e tutte le spese mediche (ticket, proforme, fatture).

Quando inviamo la quantificazione del danno al liquidatore incaricato nel mio studio componiamo il fascicolo in questo modo:

  • Relazione medico legale di parte.
  • Documentazione medica in ordine cronologico: il certificato di PS come primo documento e poi a seguire le visite specialistiche e gli eventuali referti di esami prescritti.
  • Le spese mediche sempre in ordine cronologico (dalla più datata in alto e via via le più recenti).
  • I CD degli esami effettuati (inviamo naturalmente soli i referti).

La quantificazione del danno fisico, unitamente a tutta la documentazione medica, alle spese sostenute ed alla relazione del nostro medico legale di parte va inviata alla sede della compagnia di assicurazione che deve risarcire e, nei casi previsti (risarcimento con procedura ordinaria) anche alla compagnia di controparte e alla mail del liquidatore.

Alle compagnie è bene inviarla con raccomandata a.r. o a mezzo pec mentre al liquidatore andrà bene anche una semplice mail.

A questo punto la compagnia ha 90 giorni di tempo per incaricare un proprio fiduciario medico legale che ci sottoporrà a visita, inviare un’offerta oppure rifiutare (motivando tale rifiuto) il risarcimento.

Se entro 90 giorni da quando la compagnia ha ricevuto la nostra documentazione ciò non avviene si può proporre reclamo all’IVASS (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni).

Può accadere che il liquidatore, avvedendosi dell’approssimarsi della scadenza dei 90 giorni senza aver predisposto la nomina del fiduciario medico legale o non avendo ottenuta la relazione da questi, decida di inviare una somma, detta offerta.

Normalmente non è una cifra che risarcisce completamente il danno, che si dovrà poi trattare, ma è possibile incassare detta cifra tranquillamente e contemporaneamente inviare al liquidatore stesso una ricevuta nella quale si comunica che si trattiene la somma quale “acconto sul maggior dovuto”.

 

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