Come compilare il Modulo Blu

Come compilare il Modulo Blu

Tutti gli automobilisti dovrebbero avere una copia del Modulo Blu nome amichevole della CAI Constatazione Amichevole di Incidente o CID (Convenzione di Indennizzo Diretto); pochi lo hanno compilato almeno una volta nella propria vita di guidatori e ancora meno pur non avendo avuto, fortunatamente l’occasione di compilarlo, lo hanno letto.

Per questo dedichiamo questo articolo alla compilazione del Modulo CAI o Modulo Blu e su alcune accortezze che permetteranno di non incorrere in errori che potrebbero rivelarsi dannosi per il risarcimento danni da sinistro stradale.

E’ utile compilarlo sul luogo del sinistro stesso; lo si può anche fare in un secondo momento ma in questo caso bisogna essere sicuri che la controparte sia davvero disponibile a farlo per non rischiare di ritrovarci ad avere ragione ma nessuna controparte a cui richiedere i danni.

E’ un modulo di fondamentale importanza per il futuro risarcimento: è il documento nel quale vengono trascritti tutti i dati relativi alle persone, mezzi, luoghi e compagnie coinvolte unitamente alla dinamica dell’incidente e all’indicazione della presenza di eventuali feriti.

modulo blu

Contiene le dichiarazione dei conducenti dei mezzi coinvolti e, anche se l’eventuale assunzione di responsabilità che uno dei conducenti attesta nella compilazione del CID non è vincolante per la compagnia, è comunque importante una accurata compilazione delle varie parti che lo compongono

Se il modulo reca la firma di uno solo dei conducenti coinvolti lo si potrà utilizzare comunque come modulo per la denuncia di sinistro

Il modulo si compone di quattro copie ed ogni conducente dovrà trattenere due copie una delle quali da consegnare alla propria agenzia di assicurazioni per l’apertura del sinistro

Ogni conducente compila la propria parte sul luogo del sinistro.

Quando si scrive è bene calcare molto per avere anche la quarta copia leggibile.

E’ importante controllare che i dati scritti dalla controparte siano esatti: targa e modello del veicolo e che i dati dal conducente o del proprietario siano tutti presenti, (compagnia di assicurazioni, numero di polizza, telefono). Verificare che sia stato segnato il Codice Fiscale della controparte (anche se non vi è la possibilità di verificare che sia giusto).

Al centro del modulo, vi sono delle caselline da barrare: con esse si dichiara qual è stato il proprio comportamento nell’accadimento del sinistro.

Se ritenete di essere dalla parte della ragione, il suggerimento è di compilare, al massimo, una casella.

E’ dall’incrocio delle caselle barrate, infatti, che la compagnia trarrà le sue conclusioni sulle responsabilità.

Di seguito la tabella dei barem di responsabilità: dall’incrocio dei comportamenti degli attori del sinistro si può determinare la responsabilità di ognuno di essi.

modulo blu

Importante anche segnare il numero delle caselle sulle quali abbiamo apposto la crocetta, in modo che non si possano alterare successivamente.

In fondo si dichiarano i danni VISIBILI subiti dai mezzi (da segnare con una crocetta), uno spazio per un disegno seppur approssimativo della dinamica dell’incidente eventuali osservazioni dei conducenti e le firme.

Il disegno, nella parte quadrettata, va effettuato segnalando quanto meno la direzione dei mezzi e, se presente, la segnaletica sulla strada (stop, precedenza…)

Le firme sono fondamentali per la validità del documento per cui è bene accertarsi che, soprattutto chi ha torto, sottoscriva quanto dichiarato.

Nella pagina di destra vi è lo spazio per segnalare eventuali testimoni che hanno effettivamente assistito all’incidente e l’identità di eventuali trasportati.

In caso di soli danni materiali i testimoni devono essere identificati immediatamente.

In seguito ogni parte coinvolta nel sinistro dovrà consegnare una copia del modulo compilato al proprio assicuratore assolvendo così all’obbligo della Denuncia di Sinistro.

L’avviso dell’avvenuto sinistro deve essere dato, infatti, dall’assicurato al proprio assicuratore entro TRE giorni dal sinistro o di quando ne ha avuto conoscenza.

Questa norma è contenuta nel Codice Civile all’articolo 1913

Se invece sul luogo del sinistro vengono chiamate le autorità (Polizia, Carabinieri, Polizia locale) saranno loro stesse a verificare, per quanto possibile, la dinamica del sinistro, emetteranno un eventuale verbale per trasgressione al codice della strada e rilasceranno un modulo “Scambio delle generalità” o “Scambio dati” sul quale strano riportati tutti i dati che ti serviranno per denunciare il sinistro alla tua assicurazione e per inoltrare la richiesta danni.

E’ in ogni caso consigliabile, ove le condizioni fisiche e ambientali lo consentano, di scattare fotografie ai mezzi coinvolti ed al loro posizionamento; inoltre se notate elementi sulla strada che potrebbero non essere definitivi (ad esempio lavori in corso, buche, semafori non funzionanti…) fotografateli perché potrebbero servire nel prosieguo dell’iter di risarcimento.

Nel caso, non infrequente, che l’intervento delle autorità su luogo del sinistro, comporti una sanzione per il mancato rispetto di una norma del Codice della Strada, e questo soprattutto se riteniamo di essere dalla parte della ragione (ad esempio mancata attivazione degli indicatori di direzione, comportamento non adeguato alle condizioni della strada o del traffico) è bene non pagare immediatamente la multa (per avere la cifra scontata) ma presentare ricorso al Questore o al Giudice di pace in modo da contestare anche il rilievo al nostro comportamento da far valere nei confronti della compagnia che potrebbe usare la sanzione per addebitarci una percentuale di responsabilità nel sinistro quindi una decurtazione del risarcimento danni.

Terminata questa fase (importantissima) se si hanno sintomi di malessere è bene recarsi al pronto soccorso del più vicino ospedale per gli accertamenti del caso.

Il referto del PS è l’unico documento valido per certificare le lesioni nell’immediatezza del sinistro; se i sintomi ed il malessere dovessero manifestarsi nelle ore successive (24 o 48 ore massimo) ci si può recare in PS anche successivamente ma è consigliabile sempre entro le 48 ore.

 

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